PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il marketing territoriale dei luoghi di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
      3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Area della Magna Grecia).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per «area della Magna Grecia» l'insieme dei territori dei seguenti comuni:

          a) per la regione Calabria:

              1) Rhegion - Reggio Calabria;

              2) Hipponion - Vibo Valentia;

 

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              3) Lakroi - Locri;

              4) Kroton - Crotone;

              5) Kaulon - Monasterace;

              6) Sybaris - Sibari;

              7) Krimisa - Cirò, Cirò Marina;

              8) Metauros - Gioia Tauro;

              9) Akerentia - Cerenzia;

              10) Clampedia - Amantea;

              11) Cossa - Paludi;

              12) Lagaria - Amendolara;

              13) Pandosia - Castrolibero;

              14) Petelia - Strongoli;

              15) Phrourion - Isola di Capo Rizzuto;

              16) Temesa - Nocera Terinese;

              17) Marina di Gioiosa Jonica;

              18) Cerillae - Diamante;

              19) Sidro - Belvedere Marittimo;

              20) Medma - Rosarno;

              21) Laos - Santa Maria del Cedro;

              22) Terina - Lamezia Terme;

              23) Skylletion, Scolacium - Squillace, Borgia;

          b) per la regione Campania:

              1) Pithecusae - Ischia;

              2) Kymai, Cuma - Pozzuoli, Bacoli;

              3) Parthenope, Neapolis - Napoli;

              4) Posidonia, Paestum - Capaccio;

              5) Elea-Velia - Ascea;

              6) Pixunte, Policastro - Santa Marina;

          c) per la regione Basilicata:

              1) Metapontion, Metapontum - Bernalda;

 

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              2) Siris - Nova Siri;

              3) Heraclea - Policoro;

              4) Pistoikos - Pisticci;

              5) Troilia, Obelanon - Ferrandina;

          d) per la regione Puglia:

              1) Taras, Tarentum - Taranto;

              2) Kallipolis - Gallipoli;

          e) per la regione Sicilia:

              1) Naxos - Giardini-Naxos;

              2) Zankle - Messina;

              3) Syraka - Siracusa;

              4) Akragas - Agrigento;

              5) Gelas - Gela;

              6) Katane - Catania;

              7) Leontinoi - Lentini;

              8) Megara Hyblaea - Augusta;

              9) Kamarina - Santa Croce Camerina;

              10) Mylae - Milazzo;

              11) Akrai - Palazzolo Acreide;

              12) Himera - Termini Imerese;

              13) Selinus, Selinunte - Castelvetrano;

              14) Casmene;

              15) Eraclea Minoa - Cattolica Eraclea;

              16) Lipari;

          f) per la regione Marche: Ankon - Ancona;

          g) per la regione Veneto: Adria.

Art. 3.
(Interventi).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili

 

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a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

          a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistica di specifiche aree;

          b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

          c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

          d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

          e) sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;

          f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, di riqualificazione e di valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

 

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Art. 4.
(Fondo per l'area della Magna Grecia).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per l'area della Magna Grecia», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009, in ragione di 15 milioni di euro annui.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

          a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

          b) previsione di una premialità specifica per gli accordi che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 5.
(Cofinanziamento degli interventi regionali).

      1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'area della Magna Grecia.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.